Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di ieri, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo che, in attuazione della l. n. 155/2017 introduce il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Come ribadito dal Governo tramite il proprio comunicato stampa, il codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.Tra le principali novità si segnalano:
– sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
– introduzione del sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
– priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
– si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
– uniformità e semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
-riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
– istituzione presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
-armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.