L’oramai noto Decreto Cura Italia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19″ è stato convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile 2020.
La conversione in Legge ha confermato le misure già previste a sostegno di lavoratori dipendenti, pubblici e privati con alcune novità a favore di genitori con figli minori e categorie che necessitano di ulteriore protezione come lavoratori invalidi o che assistano familiari portatori di invalidità.
Rimangono INVARIATE le misure quali:
- L’INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE SPECIALEossia per i figli da 0 a 12 anni o senza limiti di età per figli disabili, la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale di 15 giorni. Gli articolo numero 23 e 24 DELLA legge di conversione dunque confermano l’indennità che è accordata PURCHE’ nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età della prole non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati strutture assistenziali. Le disposizioni dell’articolo 23 della Legge 27/2020 si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari. Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per figli minori fino a 12 anni, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
- Il DIRITTO DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER GENITORI CON FIGLI DA 12 A 16 ANNI, senza corresponsione di indennità e contribuzione figurativa, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Il BONUS BABY-SITTINGper a contributo della copertura dei costi di una baby-sitter, come alternativa al congedo parentale;
- L’estensione di 12 giorni dei PERMESSI RETRIBUITI EX104/1992;
- L’EQUIPARAZIONE ALLA “MALATTIA” DELLA QUARANTENA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA: ai sensi dell’art. 26della Legge di conversione, il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a “malattia”ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto.
- il premio fino a 100 euro ai lavoratori dipendenti che si sono recati sul posto di lavoro a marzo 2020.
Invece tra le NOVITA’ introdotte in sede di conversione del Decreto Cura Italia in legge spicca sicuramente l’ESTENSIONE DEL PERIODO DI SMART WORKING:
- In sede di conversione del decreto Cura Italia è stato modificato l’art.39, ampliando dal 30 aprile AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, (fissato temporaneamente al 31 luglio 2020), il periodo fino al quale i lavoratori dipendenti disabilio che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- Ai lavoratori privati affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze relative alla richiesta di svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working.
- La legge di conversione ha esteso, con il comma 2 bis dell’art.39, la possibilità di esercitare l’attività lavorativa in smart working anche ai lavoratori immunodepressie ai familiari conviventi di persone immunodepresse..
Tra le NOVITÀ da segnalare inoltre la previsione di un Fondo di solidarietà per in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari
- Viene introdotto il nuovo art. 22 bis, secondo il quale è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 per l’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, che durante lo stato di emergenza da COVID-19 abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto del contagio da COVID-19.